Art. 4.
(Liquidazione della Società ARCUS Spa).

      1. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, con decorrenza dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, destinate alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, sono accreditate al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il 50 per cento delle somme di cui al comma 1 è destinato a incrementare il FUS; la somma residua, pari al 50 per cento delle risorse complessive, è destinata a un programma annuale per la realizzazione di infrastrutture per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici nazionali. Tale programma è adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,

 

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di concerto con il Ministro delle infrastrutture.
      3. A decorrere dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Società ARCUS Spa è posta in liquidazione.